E’ possibile condurre autoveicoli per chi ha 17 anni, ed esercitarsi alla guida in vista del conseguimento della patente B. L'autorizzazione è valida, al massimo, fino ai 18 anni di età oppure fino alla scadenza della patente posseduta: in quest'ultimo caso l'autorizzazione può essere rinnovata finché non si compiono 18 anni.

 

Requisiti:
- aver compiuto 17 anni
- essere in possesso di una patente A1 o B1; la patente non deve essere scaduta di validità e non deve essere sospesa.
  

Il rilascio dell'autorizzazione prevede: 
- presentazione domanda ad un Ufficio Motorizzazione Civile (UMC);
- frequenza corso di guida presso un'autoscuola;
- rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile.
- rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, firmata dal genitore, o dal legale rappresentante del minore, e dal minore modulo
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello, comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale rappresentante del minore modulo
- attestazione di versamento di € 32 su c/c 4028 e di € 10,20 su c/c 9001 con PagoPA
- fotocopia del documento di identità del dichiarante
- se il minore ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo: certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida

 

Chi è in possesso della concessione alla guida accompagnata, può condurre veicoli solo se a bordo è presente un accompagnatore, appositamente designato al momento della domanda, di età non superiore ai 60 anni, con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni, che non sia scaduta e che non abbia subito provvedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni.

 

Per ulteriori informazioni
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Polizia Locale

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