Norme per la riduzione del rischio sismico e all'operatività della Struttura Sismica dell'Unione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Carpi

Aggiornamento numero copie per istanza di Autorizzazione e per Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

E' obbligatorio presentare sempre l'elenco numerato di tutti gli elaborati (timbrato e firmato dal progettista strutturale e vistato dal Direttore dei lavori strutturali)

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'

AUTORIZZAZIONE SISMICA - (art. 11 L.R. 19/2008 IN VIGORE DAL 14/11/2009)

Per i comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, classificati a bassa sismicità, sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva i seguenti interventi:

  • gli interventi edilizi in abitati da consolidare (art. 61, DPR n. 380/2001);
  • i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
  • gli interventi su edifici di interesse strategico e infrastrutture la cui funzionalità durante gli eventi sismici è fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi a edifici e infrastrutture rilevanti in caso di crollo, di cui all'art. 20, comma 5, del d.l. n. 248/2007 (legge n.31/2008);
  • le sopraelevazioni degli edifici (art. 90, comma 1, DPR n. 380/2001)

Domanda di autorizzazione sismica:
La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione sismica va presentata allo Sportello Unico SUE/SUAP dell'attività edilizia e dell'impresa, a seconda dei casi, e deve contenere, in allegato, la documentazione minima necessaria, i cui contenuti sono indicati all'interno della DGR 1373/2011 e richiamati nell'apposita modulistica MUR A2 e 2 marche da bollo da 16€ l’una.

La documentazione costituente il progetto esecutivo strutturale necessaria al fine del rilascio può essere presentata :

  1. via Pec  e  1 copia cartacea al SUE/SUAP  per lo svolgimento dell'istruttoria
  2. in formato cartaceo  3 copie  al  SUE del Comune di riferimento:
  • 1 copia da restituire al richiedente
  • 1 copia per la struttura tecnica competente.
  • 1 copia per il Comune di riferimento

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2008, il costruttore può richiedere che la presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 (articoli 4 e 6 L.1086/1971), purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

Procedura di rilascio dell’autorizzazione sismica:

Lo SUE/SUAP, ricevuta la domanda, provvede a trasmette la documentazione alla  Struttura Tecnica Sismica.
I lavori previsti dal titolo abilitativo di riferimento delle pratiche sismiche non possono essere iniziati prima che sia stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica nei casi previsti dagli art. 11 della L.R. 19/2008.

Qualora la Struttura Tecnica Sismica, nel corso dell'istruttoria, richiedesse documentazione integrativa ,è necessario presentare la stessa secondo le modalità di invio iniziale (in numero di copie pari a quello consegnato in partenza) via pec e/o cartaceo  direttamente alla Struttura sismica e per conoscenza al SUE/SUAP.

Si ricorda che nel casoin cui il Committente  ravvisi la necessità della sostituzione di una figura coinvolta nel procedimento è necessario depositare l'attribuzione del nuovo incarico al SUE /SUAP e  p.c. Alla Struttura Sismica e qualora la sostituzione riguardi la figura del Direttore lavori strutturali , del Collaudatore, successivamente all'inizio dei lavori, deve essere allegata una relazione cofirmata sullo stato delle lavorazioni all'atto del passaggio di incarico. Analoga procedura è richiesta nel caso di sostituzione dell'impresa, che è comunque tenuta  a rispettare quanto previsto dal DPR380/2001 in merito alla denuncia dei lavori.

Rilascio dell'autorizzazione sismica:
L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Per il rilascio dell'autorizzazione sismica sono necessari 60 giorni dalla data di consegna dell'istanza.
All'autorizzazione sismica, redatta a firma del Dirigente Responsabile del Settore, viene assegnato un numero di protocollo. La data dell'autorizzazione sismica è la data del provvedimento e, da questa data, decorrono i 5 anni di validità previsti dall'art. 11, comma 5, L.R.19/2008.
L'autorizzazione sismica deve essere ritirata presso lo Sportello; viene rilasciata unitamente al provvedimento unico, qualora l'intervento si collochi all'interno di uno dei procedimenti SUAP.

DEPOSITO DEI PROGETTI (art. 13 L.R. 19/2008 IN VIGORE DAL 01/06/2010)

Sono soggetti a deposito tutti i lavori di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.

Denuncia di deposito:
Il deposito del progetto  va effettuato allo Sportello Unico SUE/SUAP dell'attività edilizia e dell'impresa, a seconda dei casi,  e deve contenere, in allegato, la documentazione minima necessaria i cui contenuti sono indicati all'interno della DGR 1373/2011 indicata nell'apposita modulistica MUR D.2.

La documentazione costituente il progetto esecutivo strutturale necessaria al fine del rilascio, va presentata preferibilmente via Pec  al SUE/SUAP del Comune di riferimento.

1.     via Pec  al SUE/SUAP (nel caso di depositi particolarmente complessi la Struttura Sismica potrà richiedere copia cartacea per lo svolgimento dell'istruttoria )

2.     in formato cartaceo  2 copie al  SUE del Comune di riferimento:

·      1 copia da restituire al richiedente

·      1 copia per il Comune di riferimento

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2008, il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo delle strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 (articoli 4 e 6 L.1086/1971), purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

Procedura di controllo sul deposito:

Lo SUE/SUAP, ricevuta la denuncia, attribuisce il numero di protocollo generale e collega la denuncia stessa con il progetto edilizio di riferimento; procede alla verifica di completezza e regolarità formale della documentazione presentata (art. 13, L.R. 19/2008).
Nei casi in cui sia stata sorteggiata la pratica sottoposta a controllo, la trasmette alla Struttura Tecnica competente in materia sismica che provvede alla registrazione con un numero di protocollo interno e verifica tecnicamente gli elaborati presentati.
I lavori previsti dal titolo abilitativo di riferimento delle pratiche sismiche non possono essere iniziati fino a quando non sia stato effettuato il Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti dagli art. 13 della L.R. 19/2008.
La struttura tecnica, nel corso dei controlli sui titoli abilitativi edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della L.R.31/2002, procede all'esame dei progetti depositati, nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni.

Qualora la Struttura Tecnica Sismica, nel corso dell'istruttoria, richiedesse documentazione integrativa ,è necessario presentare la stessa secondo le modalità di invio iniziale (in numero di copie pari a quello consegnato in partenza) via pec e/o cartaceo  direttamente alla Struttura sismica e per conoscenza al SUE/SUAP.

Si ricorda che nel casoin cui il Committente  ravvisi la necessità della sostituzione di una figura coinvolta nel procedimento è necessario depositare l'attribuzione del nuovo incarico al SUE /SUAP e  p.c. Alla Struttura Sismica e qualora la sostituzione riguardi la figura del Direttore lavori strutturali , del Collaudatore, successivamente all'inizio dei lavori, deve essere allegata una relazione cofirmata sullo stato delle lavorazioni all'atto del passaggio di incarico. Analoga procedura è richiesta nel caso di sostituzione dell'impresa, che è comunque tenuta  a rispettare quanto previsto dal DPR380/2001 in merito alla denuncia dei lavori.

COLLAUDO E DEPOSITO DEL CEMENTO ARMATO ( art. 19 LR 19/2008)
E' obbligatorio per tutti gli interventi edilizi sottoposti ad autorizzazione (art. 11 LR 19/2008) e deposito (art. 13 LR 19/2008) ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati.
La nomina e la relativa accettazione da parte del collaudatore dovranno essere effettuate contestualmente alla richiesta di autorizzazione o deposito della pratica sismica e va sempre depositata allo SUE/SUAP, a seconda dei casi.

VERSAMENTO ONERI PER PRATICHE SISMICHE ( art. 20 LR 19/2008)
L’ammontare delle somme dovute, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n.19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti.
Per gli interventi di cui art.11 comma 2 il rimborso forfettario delle spese istruttorie è dovuto dal 14 novembre 2009 mentre per gli altri interventi, ad eccezione di quelli privi di rilevanza  per la pubblica incolumità ai fini sismici, i termini di pagamento decorrono dal 1 giugno 2010

NOVITA’

Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 1“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”, entrata in vigore il 24 dicembre 2016

Come già prevede la legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)per i titoli abilitativi edilizi, le presenti disposizioni consentono di prorogare con una comunicazione la validità sia dell’autorizzazione sismica che del deposito del progetto strutturale, se dopo l’inizio dei lavori non sia intervenuta un nuovo piano, una legge, o una normativa tecnica contrastante con quella che ha regolato l’esecuzione del progetto autorizzato o depositato, secondo quanto attestato dal tecnico abilitato. In tali casi infatti non sussiste alcun interesse pubblico che precluda al privato la prosecuzione dei lavori, sia edilizi che strutturali, purché siano indicate le ragioni per le quali non si è potuto rispettare il termine per la fine dei lavori e sia fissato il periodo di proroga necessario, il quale non può essere superiore alla validità di un nuovo titolo.

Ai fini della documentazione completa si rinvia:

·      alla D.G.R. n.1373/2011

Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per glia altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art.12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L:R: n. 19 del 2008

·      alla D.G.R. n. 2271 del 21/12/2016

Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008”norme per la riduzione del rischio sismico”

Aggiunge alle fattispecie soggette al versamento del contributo per le spese istruttorie il caso del rinnovo dell’autorizzazione sismica e adotta una procedura semplificata e un nuovo modulo per la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria erroneamente versate.

·      alla D.G.R. n. 2272 del 21/12/2016

Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008.

RICAPITOLANDO

1 Luglio 2009 Obbligatorio il D.M. 14 gennaio 2008 per i nuovi interventi
14 Novembre 2009 Obbligatorio il pagamento degli oneri per gli interventi di cui all' art. 11 L.R. 19/2008
1 Giugno 2010 Entra in vigore la Legge Regionale 19/2008

Se, entro la data del 30 giugno 2009, sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti stessi (cioè la normativa tecnica previgente ovvero quella di cui al medesimo decreto ministeriale 14 gennaio 2008), fino alla completa attuazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire e presentazione SCIA

Modulo A.1/D.1- Asseverazione da allegare al titolo edilizio
oppure
Modulo A.15/D.9 - Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali

Per denuncia di deposito

Modulo MUR D.2 - denuncia deposito
Modulo MUR D.3 - asseverazione di conformità e congruità
Modulo MUR D.4 – Nomina e dichiarazione del collaudatore (se necessario)
Modulo MUR D.8  - Denuncia dei lavori (se necessario)

Modulo MUR D.10  - Comunicazione di fine lavori strutturali o MUR D.11 Attestazione di rispondenza

Modulo MUR D.12  - Deposito del certificato di collaudo (se necessario)

Per richiesta di autorizzazione

Modulo MUR A.2 - istanza autorizzazione sismica
Modulo MUR A.3 - asseverazione di conformità e congruità
Modulo MUR A.4 – Nomina e dichiarazione del collaudatore (se necessario)
Modulo MUR A.14  - Denuncia dei lavori (se necessario)

Modulo MUR A.16  - Comunicazione di fine lavori strutturali o MUR A.17 Attestazione di rispondenza

Modulo MUR A.18  - Deposito del certificato di collaudo (se necessario)


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