Approvato con delibera della Giunta dell'Unione n.12 del 14.04.2009

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

 



INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10

Capo II RESTITUZIONE DOCUMENTI e TARGHE VEICOLI
Articolo 11
Articolo 12

Capo III CICLOMOTORI E BICICLETTE
Articolo 13
Articolo 14

Capo IV STATO DI CUSTODIA DELL’OGGETTO RITROVATO
Articolo 15

Capo V PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE
Articolo 16
Articolo 17

Capo VI ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELL’OGGETTO DA PARTE DEL RITROVATORE
Articolo 18

Capo VII ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELL’OGGETTO DA PARTE DELL’ENTE
Articolo 19
Articolo 20
TARIFFE Articolo 21

APPENDICE
Art. 927 – Cose ritrovate
Art. 928 – Pubblicazione del ritrovamento
Art. 929 – Acquisto di proprietà della cosa trovata
Art. 930 – Premio dovuto al ritrovatore
Art. 931 – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

  1. Nell’ambito del Servizio di Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’argine opera l’Ufficio degli Oggetti Rinvenuti al quale è attribuito il compito di ricevere, catalogare, custodire, restituire e alienare tutti gli oggetti rinvenuti sul territorio dell’Unione, a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile.

Articolo 2

  1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l’Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell’oggetto e le circostanze del ritrovamento.
  2. Tutti gli oggetti sono annotati su di un apposito registro numerato o tenuto in maniera informatica, nel quale vengono trascritte tutte le operazioni relative all’oggetto ritrovato.
  3. Sono escluse dalla registrazione le chiavi, le sciarpe, i libri o simili, nonché tutti gli oggetti minuti privi di valore, secondo il prudente apprezzamento dell’addetto all’Ufficio.

Articolo 3

  1. Gli oggetti di valore, come gioielli, macchine fotografiche, telefoni cellulari vengono custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell’addetto dell’Ufficio.
  2. Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.
  3. La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta italiana.

Articolo 4

  1. Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile, l’Ufficio provvede dopo le 48 ore di giacenza alla sua distruzione.
  2. Per motivi di igiene si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale.
  3. Nel caso di ritrovamento di sostanze pericolose, nocive o sospette, l’Ufficio provvederà ad avvisare le competenti autorità di Pubblica Sicurezza e i Vigili del Fuoco.

Articolo 5

  1. Qualora vengano consegnate borse, valige o altri contenitori chiusi, l’Ufficio provvederà all’apertura degli stessi, al fine di evitare il deposito di sostanze pericolose e nocive.

Articolo 6

  1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano per le armi da sparo, le armi ad aria compressa, le munizioni e gli esplosivi, in presenza dei quali si informerà immediatamente l’autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 7

  1. Quando il rinvenimento dell’oggetto e la sua consegna al competente Ufficio è effettuato da agenti della Polizia Municipale, da agenti delle autorità di Pubblica sicurezza o da operatori gestori di servizi pubblici durante l’espletamento del servizio, deve essere accompagnato da una relazione di servizio contenente la descrizione dell’oggetto e le circostanze del ritrovamento.
  2. Tali soggetti non hanno titolo per acquisire la proprietà dei beni rinvenuti durante l’espletamento dell’attività di lavoro.

Articolo 8

  1. La pubblicità dei ritrovamenti è regolata dalle disposizioni dell’articolo 928 del Codice Civile ed è realizzata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione.
  2. L’elenco degli oggetti verrà inoltre pubblicato sul sito dell’Unione e dei Comuni ad essa appartenenti.

Articolo 9

  1. L’Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l’oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e da copia del documento d’identità di quest’ultimo.
  2. Chi si dichiara titolare dell’oggetto ha l’onere di fornire all’Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
  3. Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.
  4. L’Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l’oggetto, portando a conoscenza l’interessato che verrà comunicato a mezzo S.D.I. l’avvenuta consegna.
  5. Chi ritira l’oggetto firmerà sul verbale per ricevuta.

Articolo 10

  1. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti al Magazzino deposito, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l’autorizzazione degli addetti all’Ufficio. Così pure persone estranee all’ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.
  2. L’Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

Capo II
RESTITUZIONE DOCUMENTI e TARGHE VEICOLI

Articolo 11

  1. Quando siano rinvenuti documenti o targhe di veicoli relativi a persone residenti sul territorio dell’Unione, l’Ufficio provvede direttamente all’invio, a mezzo posta, dei documenti o delle targhe alla residenza indicata, ma non è tenuto a predisporre ricerche anagrafiche in caso di irreperibilità.
  2. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta.
  3. Nel caso di documenti contenuti in portafogli, borse, zaini o simili, verranno trasmessi solo i documenti e l’interessato verrà informato del deposito presso l’Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.

Articolo 12

  1. I documenti (carta d’identità, patente, codice fiscale, targhe, ecc…), per i quali non si è provveduto alla consegna diretta all’avente diritto, resteranno a disposizione degli interessati presso l’Ufficio per un periodo di 90 giorni. Decorso tale termine si provvederà alla trasmissione ai vari uffici emittenti.
  2. I passaporti, saranno trasmessi all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
  3. I documenti di cittadini stranieri verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate a mezzo posta ordinaria.
  4. Gli assegni bancari, i bancomat, le carte di credito e simili verranno inviati alla banca emittente a mezzo raccomandata con R.R.
  5. Le targhe dei veicoli saranno inviate alla D.T.T.S.I.S.

Capo III
CICLOMOTORI E BICICLETTE

Articolo 13

  1. Vengono assimilati alle cose mobili le biciclette e i ciclomotori con numero di telaio non identificabile.
  2. Presso l’Ufficio vengono depositati solo i ciclomotori non oggetto di furto; tale controllo verrà effettuato prioritariamente dalla Polizia Municipale.
  3. Nel caso il ciclomotore sia rubato, la Polizia Municipale provvederà per gli adempimenti di legge. Nel caso la ricerca dia esito negativo, il ciclomotore diverrà oggetto reperito e seguirà la prassi prevista dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 14

  1. Il cittadino che subisce il furto o smarrimento della propria bicicletta dovrà presentarsi all’Ufficio con la denuncia di furto o smarrimento. Potrà inizialmente prendere visione delle biciclette, simili a quelle previste in denuncia, attraverso la visione di fotografie, qualora trovi quella corrispondente alla sua, si provvederà alla riconsegna.

Capo IV
STATO DI CUSTODIA DELL’OGGETTO RITROVATO

Articolo 15

  1. L’Ufficio prende in carico l’oggetto rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuto alla sua manutenzione.
  2. L’Ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che possono verificarsi prima della consegna dell’oggetto o documento ai competenti Uffici.
  3. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Capo V
PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

Articolo 16

  1. A norma dell’art. 930 C.C. spetta al ritrovatore, su richiesta dello stesso, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata: se tale prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal Giudice.

Articolo 17

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, l’Ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.


Capo VI
ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELL’OGGETTO DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 18

  1. A norma dell’art.929 del C.C., trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio senza che si presenti il proprietario, l’oggetto ritrovato o il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
  2. La consegna al ritrovatore è subordinata all’accertamento della sua identità personale, e alla redazione del verbale di consegna dallo stesso sottoscritto.
  3. Il ritrovatore, all’atto contestuale della consegna dell’oggetto, può dichiarare il proprio disinteresse ad acquisirne la proprietà decorso il periodo previsto dalla legge, ed esplicitare la propria volontà di lasciare il bene al patrimonio dell’Unione qualora non sia rintracciato il legittimo proprietario.

Capo VII
ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELL’OGGETTO DA PARTE DELL’ENTE

Articolo 19

  1. Decorsi i termini di legge senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l’oggetto, o quando lo stesso abbia preventivamente dichiarato il proprio disinteresse alla consegna, questo diverrà di proprietà dell’ Ente.

Articolo 20

  1. L’Ufficio provvede alla catalogazione degli oggetti rinvenuti divenuti proprietà dell’Ente, e provvede alla loro alienazione, distruzione o donazione per iniziative benefiche relativamente ai beni di modico valore, con determinazione del Dirigente Responsabile.

TARIFFE
Articolo 21

  1. Sia il proprietario, sia il ritrovatore, ritirando l’oggetto depositato, devono pagare le spese occorse, come previsto dall’art. 929 C.C., ultimo comma, versando all’Unione una somma a titolo di rimborso spese per custodia e registrazione nella misura delle vigenti tariffe, tramite pagamento in cassa o bollettino di c/c. postale intestato all’Unione.


APPENDICE

CODICE CIVILE

Art. 927 – Cose ritrovate

  1. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 – Pubblicazione del ritrovamento

  1. Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 – Acquisto di proprietà della cosa trovata

  1. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
  2. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 – Premio dovuto al ritrovatore

  1. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
  2. Se la somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è del ventesimo.
  3. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

  1. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

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