RICORSO

 

 

Il ricorso è uno scritto con il quale il cittadino che ha ricevuto il verbale, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta la sanzione inflitta e ne richiede l'annullamento. Il ricorso può essere presentato solo se non è stato effettuato il pagamento.

Il ricorso può essere proposto solo avverso i verbali per violazioni al Codice della Strada e non per il preavviso (l'atto lasciato sul parabrezza dell'autovettura) e può essere presentato a:
- PREFETTO, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione;
- GIUDICE di PACE, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione (60 giorni in caso di residente all’estero).

 

Ricorso al PREFETTO
È competente a ricevere il ricorso il Prefetto del luogo della commessa violazione. Devono essere allegati i documenti  idonei e può essere richiesta l'audizione personale davanti al Prefetto.
Possono presentare ricorso il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro soggetto individuato nel verbale come responsabile. Il Prefetto, esaminati i documenti, entro 120 giorni dalla recezione del ricorso decide di:
- accogliere il ricorso: dispone l’archiviazione degli atti dandone comunicazione all'ufficio accertatore e alla persona ricorrente;
- respingere il ricorso: emette un ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima prevista per la violazione, maggiorata delle spese del procedimento. L'ordinanza deve essere notificata al ricorrente entro 150 giorni e il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza. L'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto costituisce titolo esecutivo.

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE RICORSO
- on-line dall'area "Servizi al cittadino" del portale SANA - Sistema Informativo Sanzionatorio Amministrativo delle Prefetture ;
- per posta elettronica: protocollo.prefmo@pec.interno.it , oppure a polizia.locale@terredargine.it - pec: polizia.locale@pec.terredargine.it
- per posta: raccomandata A/R all’attenzione del Prefetto, Viale Martiri della Libertà, 34, 41121 Modena, oppure raccomandata A/R al Comando di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, Via III Febbraio n. 2, 41012 Carpi (MO);
- via fax: 059/410.666 (Prefettura Modena) 059/649.408 (Polizia Locale Carpi): in questo caso deve sempre essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- di persona: al Comando di Polizia Locale.
Modulistica disponibile sul sito della Prefettura di Modena

 

 

Ricorso al GIUDICE DI PACE

Il ricorso al Giudice di Pace  per violazioni al Codice della Strada può essere presentato entro 30 giorni dalla contestazione, Il ricorso può essere presentato solo se non è stato effettuato il pagamento 
È competente a ricevere il ricorso il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione. Possono presentare ricorso il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro soggetto individuato nel verbale come responsabile. 

 

Informazioni utili:
- Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie in proporzione all'importo della sanzione.
- Davanti il Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
- Nel ricorso può essere richiesta la sospensione dei termini (ad esempio, in caso di sequestro la procedura si interrompe).
- In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
- In caso di rigetto se il giudice di pace emette una sentenza che conferma il verbale che andrà pagato entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza stessa.
- Il giudice di pace può riconoscere a carico dell'opponente anche le spese di giustizia richieste dal Comune.

 

Il Giudice di Pace può:
- accogliere il ricorso: dispone l’archiviazione degli atti dandone comunicazione all'ufficio accertatore e alla persona ricorrente;
- respingere il ricorso: per la determinazione della sanzione il giudice non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dal Codice della Strada ma non è obbligato al raddoppio della somma pur avendone facoltà.
Il pagamento dell'importo stabilito dal Giudice deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.
La sentenza del giudice può essere impugnata davanti al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica, occorre però l'ausilio di un difensore legale.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE RICORSO
Il ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Modena che ha sede in: Via San Pietro 5, 41121 Modena - Telefono: 059/2131988



 

 

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