Unione delle Terre d'Argine: Settore dei Servizi Socio-Sanitari
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L' Amministratore di sostegno è la figura giuridica introdotta dalla L 6/2004 per aiutare quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico finalizzato alla tutela di persone dichiarate parzialmente o totalmente non autonome nello svolgimento di alcune delle attività fondamentali della vita.
L'amministratore di sostegno è una figura rivolta a persone che hanno difficoltà anche parziali e temporanee a curare i propri interessi e che non necessitano di misure come l'interdizione o l'inabilitazione.

La tutela dell'amministratore di sostegno non comporta l'annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta ed in relazione alle concrete necessità) per i quali l'amministratore di sostegno si sostituirà al beneficiario e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza, proteggendo così il beneficiario con la minore limitazione possibile delle capacità.

 

Modalità
L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito: infatti possono essere amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella e un parente entro il quarto grado, fatte salve le eccezioni per evitare conflitti di interesse e/o situazioni di conflittualità intra parentale.

 

 

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